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12 Mar

AIC INFORMA – Emergenza Corona Virus

Aggiornamento per le Imprese 12 marzo 2020

Pubblichiamo il quadro normativo di riferimento per le imprese, aggiornato al 12 marzo 2020.

questo link  trovate il testo del D.P.C.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo.

Le nuove disposizioni si applicano a partire da oggi, 12 marzo, e sino al 25 marzo.

Il decreto, che reca ulteriori misure per il contenimento del contagio, dispone:

1. LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

(anche se all’interno di centri commerciali), fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità quali:

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

NB: nel caso in cui detti esercizi si trovino all’interno di centri commerciali, deve essere consentito l’accesso esclusivamente a quelli esclusi dall’obbligo di chiusura.

la sospensione dei mercati, eccezion fatta per le attività dirette alla sola vendita di beni alimentari.

NB: Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie

2. LA SOSPENSIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad eccezione:

  • delle mense e del catering continuativo su base contrattuale e che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
NB: Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

3. LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA

(fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da:

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
  • Attività delle lavanderie industriali;
  • Altre lavanderie, tintorie;
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse.

4. CHE RESTANO GARANTITI I SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI

nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi (sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie);

5. CHE AI PRESIDENTI DI REGIONE È RICONOSCIUTA LA FACOLTÀ DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI RELATIVI AL TRASPORTO PUBBLICO, ANCHE NON DI LINEA, VOLTI A LIMITARE IL CONTAGIO.

6. PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

di assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente (c.d. smart working), anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi.

7. CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NON SOSPESE ED ALLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile (c.d. smart working) per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

d) si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

NB: da oggi cessano, inoltre, di essere in vigore le disposizioni di cui ai precedenti d.P.C.M. (8 e 9 marzo), ove incompatibili e/o contrastanti.

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